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Sez. 6, Sentenza n. 12881 del 01/03/2007 Cc. (dep. 29/03/2007) Rv. 236481 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Misure interdittive - Conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice al quale gli atti sono stati trasmessi - Revoca della misura cautelare da parte del primo giudice per ritenuta sopravvenuta perdita di efficacia - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236481-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver dichiarato ex art. 27 cod. proc. pen. la propria incompetenza in relazione ad una misura cautelare interdittiva, dispone - in attesa della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi - la revoca della misura cautelare adottata, ritenendone erroneamente cessata l'efficacia per decorso del termine prescritto dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)