Sez. 1, Sentenza n. 6216 del 28/06/1994 (Rv. 487247 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | In relazione a minore infrasedicenne - Interesse del minore - Sussistenza - Necessità - Accertamento - Criteri.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 20 luglio 1990, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 274 cod. civ.), se si tratta di minore infrasedicenne, è ammissibile soltanto quando sia ritenuta dal giudice corrispondente all'interesse del minore (oltre che fondata su specifiche circostanze che la facciano apparire giustificata). Tale valutazione, peraltro, deve essere compiuta dall'angolo visuale del minore in riferimento ad entrambe le figure genitoriali, per cui ne risulta ampliata la sfera affettiva del minore stesso, con la conseguenza che l'esistenza del detto interesse può essere esclusa o nell'ipotesi in cui si riscontrino, nel genitore del quale si intende far dichiarare la paternità, gli estremi di una condotta pregiudizievole, tale che darebbe luogo, in via ordinaria, alla decadenza della potestà genitoriale, ovvero in presenza di fondati rischi sugli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)