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Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 19/09/1968 (Rv. 335762 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - POSSESSO ESCLUSIVO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI - QUALIFICAZIONE DEL POSSESSORE COME MANDATARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - POSSIBILITA - RAPPORTI TRA COEREDI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - DIRITTO DEL COEREDE AD UN'INDENNITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335762-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - POSSESSO ESCLUSIVO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI - QUALIFICAZIONE DEL POSSESSORE COME MANDATARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - POSSIBILITA - RAPPORTI TRA COEREDI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - DIRITTO DEL COEREDE AD UN'INDENNITA - SUSSISTENZA.*

Nel caso di possesso esclusivo della cosa comune esercitato da un partecipante alla comunione con il consenso degli altri, il detto partecipante devesi qualificare mandatario, per mandato espresso o tacito, degli altri comunisti con i correlativi diritti ed obblighi. Tale principio trova puntuale applicazione nei riguardi del coerede il quale vanti crediti per miglioramenti o addizioni eseguiti sui beni ricadenti nel compendio ereditario, sicche, fermo restando a suo carico l'Obbligo di rendere il conto dei frutti percetti, egli ha diritto ad una contribuzione proporzionale all'Onere delle spese che abbia sostenuto per migliorie od innovazioni apportati ai beni ereditari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)