diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9554 del 29/09/1997 (Rv. 508394 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Diritto di regresso ex art. 1910, terzo comma, cod. civ. e diritto di surroga - Differenze e rispettivi presupposti - Cessione del diritto di regresso - Estensione ai diritti nascenti dalla surroga - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508394-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell'art. 1910 cod. civ., costituisce un diritto proprio dell'assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 cod. civ. Il diritto di surroga di cui all'art. 1916 cod. civ. costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., spetta all'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)