Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 03/04/2003 Cc. (dep. 13/06/2003) Rv. 225588 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Acquirente di bottiglie di acqua minerale non genuine da un pubblico mercato - Denuncia - Archiviazione - Diritto di proporre opposizione all'archiviazione - Sussistenza - Ragioni.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
È illegittima la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione al decreto di archiviazione, proposta, in qualità di parte offesa, dal consumatore (acquirente in un mercato pubblico di bottiglie di acqua minerale per le quali abbia sporto denuncia di non genuinità), in quanto le contravvenzioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 (concernenti la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze e delle bevande) sono poste a tutela della salute dei consumatori, la quale costituisce specificazione del più generale diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost., nella sua dimensione individuale e collettiva, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Ne consegue che, fermo restando l'obbligo delle istituzioni nella protezione della salute, sussiste anche un autonomo interesse giuridico alla salute che può essere azionato dal singolo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32 com. 1, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)