REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;
considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;
considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;
considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;
considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;
considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;
considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;
considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;
considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;
considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;
considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;
considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;
considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;
considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune4;
considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio5 al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA