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Sez. U, Sentenza n. 9773 del 19/07/2001 (Rv. 548290 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Accertamento da parte della sezione disciplinare del CSM circa la sussistenza dei profili di responsabilità disciplinare - Giudizio di fatto - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548290-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'accertamento della sezione disciplinare del CSM circa la sussistenza in concreto nel comportamento tenuto dal magistrato al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni dei connotati oggettivi e soggettivi suscettibili di rilevanza disciplinare, costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite ove suffragato da congrua e sufficiente motivazione. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha giudicato immune da censure la sentenza della sezione disciplinare che aveva ritenuto contrastante con le regole di deontologia professionale ed obiettivamente grave la condotta di un pubblico ministero il quale aveva messo in contatto, al di fuori delle regole stabilite dal codice di rito, un colonnello della Guardia di Finanza e un imprenditore nei cui confronti si stava procedendo a verifica fiscale, così trascurando di valutare, con grave negligenza, gli effetti dell'irrituale coinvolgimento del proprio ruolo istituzionale nella vicenda, e tacendo successivamente, con violazione dei doveri di lealtà e correttezza, al magistrato che indagava in ordine al delitto di concussione nei confronti del militare, degli incontri avvenuti tra i due per suo tramite).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)