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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017 (Rv. 644647 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Sfratto per morosità - Opposizione dell’intimato - Erronea emissione dell’ordinanza di convalida - Conseguenze - Appello - Necessità - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice del gravame di decidere nel merito - Sussistenza – Remissione in termini dell’intimato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644647-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l’opposizione dell’intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con l’appello, potendo con tale atto l’intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l’attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l’omissione del mutamento di rito, di cui all’art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)