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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 457 del 1988

Decisione
decisa il 1988-03-25, depositata il 1988-04-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:457
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 9035

  • Amnistia e indulto
  • Indulto
  • Determinazione
  • Cause ostative
  • Condanne passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata in quanto concerne la richiesta di pronunce ablative su scelte del legislatore già ritenute non irragionevoli, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - poiché ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. - cfr. S.n. 141/1984; O.n. 534/1987.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 9036

  • Amnistia e indulto
  • Indulto
  • Determinazione
  • Criteri
  • Riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nella determinazione dell'indulto il riferimento esclusivo alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne attiene ai criteri di determinazione della pena e non alle modalità di esecuzione di essa: pertanto è del tutto inconferente al riguardo, il richiamo al principio della funzione rieducativa della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b),stesso d.P.R. n. 413/1978, in quanto viene fatto esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244 bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord. n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza; che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n. 346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit., in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne; che, nel primo dei citati giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi giudizi vanno riuniti; che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformità all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in richieste di pronunce ablative su scelte del legislatore già ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n. 141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987); che non vengono addotti motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza; che il riferimento al principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le modalità di esecuzione della stessa; che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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