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Sez. 5 - , Sentenza n. 47079 del 08/07/2019 Cc. (dep. 20/11/2019) Rv. 277544 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di tortura – Evento – Trauma psichico verificabile – Nozione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277544-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di tortura, il "trauma psichico verificabile", previsto dal'art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da "trauma psichico strutturato" (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l'oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione cautelare che aveva ritenuto integrato l'evento in parola dalla sindrome da "evitamento", ricostruita dal giudice sulla base dello stato di profonda prostrazione in cui la vittima era stata ridotta, per essersi trovata "in balia di un branco di piccoli criminali, privato della sua dignità e incapace di opporre la pur minima resistenza").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 613 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)