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Sez. 2, Sentenza n. 845 del 03/05/1967 (Rv. 326972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI NON DEDOTTE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI NON DEDOTTE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Le questioni preliminari, deducibili dalle parti o rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento (quale, ad esempio, il difetto del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario), qualora non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono dedursi o rilevarsi in Sede di rinvio esse, infatti, debbono ritenersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla suprema Corte, quale presupposto necessario e inderogabile della pronuncia, che ha annullato, con rinvio, la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri in iudicando e in procedendo, che debbono informare la decisione della causa. (Cfr.322130 295-65 1513-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)