Sez. L, Sentenza n. 4896 del 01/03/2010 (Rv. 612076 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratrici agricole - Indennità di maternità - Azione giudiziaria - Termine annuale di decadenza - Decorrenza - Contestazione sull'iscrizione dell'interessata negli elenchi dei lavoratori agricoli - Pendenza del procedimento amministrativo - Incidenza sul decorso del termine decadenziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'I.N.P.S., nella specie indennità di maternità per le lavoratrici agricole la pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell'interessata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati non interferisce nè sul "dies a quo" nè sulla decorrenza del termine annuale di decadenza sostanziale previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto all'indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non ostativa alla decorrenza del termine di decadenza l'avvenuta comunicazione, da parte dell'INPS, della sospensione di ogni decisione sulla domanda amministrativa della prestazione in attesa della definizione del procedimento amministrativo connesso alla legittimità dell'iscrizione dell'istante negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)