Sez. 1, Sentenza n. 49075 del 10/07/2015 Cc. (dep. 11/12/2015) Rv. 265425 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Confisca del profitto o del prezzo del reato disposta dal giudice dell'esecuzione - Legittimità - Assenza di indicazioni espresse in sentenza sul valore corrispondente al profitto o al prezzo confiscabile - Obbligo di quantificazione da parte del giudice - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione è legittimato a disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato, ma è tenuto, lì dove la decisione che recepisce l'accordo delle parti sulla determinazione della pena non contenga indicazioni espresse del profitto confiscabile, a quantificarlo sulla base degli specifici contenuti dell'imputazione e di eventuali atti del procedimento, che devono trovare adeguata ed autonoma esplicazione nel provvedimento di confisca. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il gip aveva disposto la confisca di un veicolo e di una imbarcazione, sul presupposto che il profitto conseguito dall'imputato nel corso della attività delittuosa, pur non esattamente determinabile nella sua massima entità, fosse certamente superiore al valore dei beni anzidetti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)