Sez. 2, Sentenza n. 1775 del 27/10/1971 Ud. (dep. 21/03/1972) Rv. 120568 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELLA CIRCOSTANZA - ESIGENZA DELLA VOLONTARIETA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELLA CIRCOSTANZA - ESIGENZA DELLA VOLONTARIETA.*
La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen ha carattere soggettivo, giacche e considerata dal legislatore non tanto in funzione strumentale del soddisfacimento degli interessi della persona offesa dal reato, quanto sotto il profilo psicologico e volontaristico, cioe nella valutazione della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacita a delinquere. Da cio deriva che il fatto costitutivo della circostanza medesima, in entrambe le ipotesi enunciate dalla norma(riparazione del danno-elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato)deve essere determinato dalla volonta del colpevole, con la piu intensa qualificazione di tale elemento soggettivo nella spontaneita per quanto riguarda la seconda ipotesi. (V 116004, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)