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Sez. 3, Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024 (Rv. 673348-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda - Deducibilità come "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Vizio di motivazione - Sindacabilità - Limiti. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673348-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)