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Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Testo in vigore al

Art. 34

1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimita' costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

Art. 35

1. Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata puo' promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla, Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.

Art. 36

1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

2. Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

Capo III. Conflitti di attribuzione

Sezione I. Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

Art. 37

1. Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

2. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

3. La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.

4. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

6. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

Art. 38

1. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

Sezione II. Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.

Art. 39

1. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.

2. Del pari puo' produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.

3. Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

4. Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

5. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

Art. 40

1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

Art. 42

1. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

Capo IV. Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri. CAPO ABROGATO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20