Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Testo in vigore al
Art. 34
1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimita' costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.
2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
Art. 35
1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.
Art. 36
1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.
Capo III. Conflitti di attribuzione
Sezione I. Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
Art. 37
1. Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
2. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
3. La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
4. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
6. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Art. 38
1. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II. Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.
Art. 39
1. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
2. Del pari puo' produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
3. Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
4. Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.
5. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
Art. 40
1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Art. 41
1. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Art. 42
1. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.
Capo IV. Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri. CAPO ABROGATO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20