Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 giugno 1973, causa 79/72
Epigrafe
Nella causa 79-72,
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. Armando Toledano-Laredo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dall'avv. Giorgio Zagari, sostituto avvocato generale dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata d'Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'inadempimento agli obblighi incombenti alla Repubblica italiana a norma dell'art. 18, § 1, lettera a) della direttiva del Consiglio 66/404/CEE del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'll. 7. 1966, pag. 2326), relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dalaigh, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In farto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere:
paragrafo 2
Onde coordinare le discipline nazionali relative ai materiali forestali di moltiplicazione, le cui discordanze costituivano un ostacolo agli scambi intracomunitari, il 14 giugno 1966 il Consiglio ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, che obbligava gli Stati:
paragrafo 3
a) a stabilire, per i vari generi e specie di materiali di moltiplicazione, un registro dei materiali di base ammessi ufficialmente sul loro territorio;
b) a fissare, per i materiali di riproduzione, regioni di provenienza;
c) a prescrivere che i materiali di moltiplicazione fossero identificati secondo precisi criteri stabiliti dalla direttiva e commercializzati secondo determinate modalità;
d) a vigilare affinché i materiali di moltiplicazione fossero soggetti, per quanto riguarda i caratteri genetici dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per garantirne l'identità, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla direttiva.
paragrafo 4
L'art. 18, § 1, della richiamata direttiva, modificata dalla direttiva 69/64/CEE del Consiglio, del 18 febbriao 1969 (GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 12) dispone che:
paragrafo 5
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati:
a) non oltre il 1o luglio 1969 per le sementi e parti di piante (segue l'elenco)
b) …»
paragrafo 6
Non essendo stati adottati dalla Repubblica italiana i necessari provvedimenti entro i termini stabiliti nella direttiva summenzionata, la Commissione ha instaurato il procedimento di cui all'art. 169 del trattato indirizzando alla Repubblica italiana una lettera datata 24 marzo 1971.
paragrafo 7
Lo Stato italiano non rispondeva alla missiva, perciò la Commissione emanava un parere motivato in data 14 settembre 1971, con cui invitava la convenuta ad adottare entro 30 giorni i provvedimenti necessari. Il 20 gennaio 1972, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee inviava alla Commissione un telex precisando che il disegno di legge per recepire la direttiva era stato approvato dall'ottava commissione del senato, ma esso non era stato ancora tradotto in procedimento legislativo operante. Nel telex si aggiungeva che le autorità governative sarebbero intervenute per far approvare il disegno di legge il più rapidamente possibile.
paragrafo 8
Con lettera 20 aprile 1972, la Commissione comunicava la sua intenzione di sospendere il procedimento già iniziato ed invitava il governo della Repubblica italiana ad adottare i necessari provvedimenti nel termine perentorio di tre mesi.
paragrafo 9
La fine anticipata della V legislatura ha automaticamente arrestato l'iter legis per il disegno in questione e, poiché nel termine prescritto non erano stati adottati i provvedimenti del caso, l'8 dicembre 1972 la Commissione promuoveva il presente ricorso.
paragrafo 10
Il Governo italiano ha rinunciato a presentare una controreplica.
paragrafo 11
Sentita la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 12
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 16 maggio 1973.
paragrafo 13
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1973.
SENTENZA › In farto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte volgia:
paragrafo 2
a) dichiarare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti, a norma dell'art. 18, § 1, lettera a) della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.
paragrafo 3
Il Governo italiano si oppone a tali conclusioni.
SENTENZA › In farto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:
paragrafo 2
La Commissione osserva che sono ormai trascorsi più di tre anni dalla scadenza del termine prescritto dall'art. 18, § 1, della direttiva 14 giugno 1966 e la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti necessari. Nemmeno il termine stabilito nel parere motivato del 14 settembre 1971 è stato rispettato e quindi era escluso che si potesse regolarizzare entro breve tempo la situazione: sussistevano perciò tutti i presupposti per promuovere l'azione contemplata dall'art. 169, 2o comma, del trattato.
paragrafo 3
Il Governo italiano non puó validamente trincerarsi dietro la fine anticipata della V legislatura per giustificare l'inosservanza degli obblighi comunitari che ad esso derivano dal trattato. A questo proposito la Commissione ricorda che la giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può invocare disposizioni e prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalla disciplina comunitaria (sentenza 8 febbraio 1973, causa 30-72, Commissione contro Repubblica italiana, Racc. 1973, pag. 161).
paragrafo 4
Il Governo italiano sottolinea che l'adozione dei provvedimenti necessari non ha trovato alcun ostacolo da parte delle autorità nazionali. Dopo l'emanazione della direttiva di cui trattasi, è stato fatto il necessario, come dimostra la presentazione al parlamento di un disegno di legge ad hoc. Solo a causa del termine anticipato della legislatura, la Repubblica italiana non è riuscita ad adempiere gli obblighi che le derivano dalla direttiva del 14 giugno 1966.
paragrafo 5
Il Governo italiano afferma che, non appena costituito il nuovo parlamento, sarebbe stata sua premura far approvare la legge in questione con la massima rappidità: è quindi logico prevedere che presto la Repubblica italiana avrà adempiuto i propri obblighi.
paragrafo 6
Infine, il Governo italiano fa osservare che si dovrebbe tener conto delle circostanze (di natura politica) che hanno impedito alle istituzioni italiane competenti di adottare i provvedimenti richiesti dalla disciplina comunitaria.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria l'8 dicembre 1972, la Commissione ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far accertare che, non mettendo in vigore le disposizioni «legislative, regolamentari e amministrative» necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1966 n. 404/CEE («relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»; GU 1966, n. 125, pag. 2326) entro il termine stabilito dall'art. 18 della stessa direttiva (come modificato dalla direttiva del Consiglio 18 febbraio 1969 n. 64/CEE; GU 1969, n. L 48, pag. 12), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato.
punto 2
Avendo accertato che le disparità esistenti fra le varie discipline nazionali, intese a promuovere l'uso di materiali forestali di moltiplicazione di elevata qualità, costituivano un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri, con la direttiva 14 giugno 1966 il Consiglio ha voluto istituire norme comuni implicanti requisiti comuni per quanto riguarda la messa in commercio di detti materiali tanto fra gli Stati membri, quanto sui singoli mercati nazionali. Detta direttiva aveva stabilito dei termini per l'entrata in vigore dei provvedimenti nazionali, termini scadenti rispettivamente il 1o luglio 1967, il 1o luglio 1969 e il 1o luglio 1971, per le sementi e parti di piante delle varie specie indicate all'art. 18. Con direttiva 18 febbraio 1969, la scadenza del primo termine veniva prorogata al 1o luglio 1969.
punto 3
La convenuta ammette l'inosservanza di detti termini. Essa deduce tuttavia che, date le disposizioni italiane vigenti in materia di commercio delle sementi e delle piantine forestali, era necessaria una legge onde adeguarle alla direttiva comunitaria. A tale scopo sarebbe stato presentato al Parlamento un primo disegno di legge, ma la fine anticipata della legislatura ne avrebbe impedito la tempestiva approvazione. Un nuovo disegno di legge, presentato nel settembre 1972, avrebbe potuto essere adottato solo nel maggio 1973. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui trattasi sarebbe quindi dovuto essenzialmente agl'imprevedibili avvenimenti politici della fine del 1971 e dell' inizio del 1972.
punto 4
Sin dall'adozione della direttiva 66/404/CEE, tutti gli Stati membri sapevano che, per un primo gruppo di sementi e di parti di piante, essi erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie non oltre il 1o luglio 1967. Posto che taluni Stati membri non avevano potuto, entro il 1o luglio 1967, conformarsi a detta direttiva, la direttiva 69/64 CEE ha concesso loro una proroga, ricordando al tempo stesso agli Stati membri inadempienti l'obbligo di adottare i provvedimenti contemplati. Non avendo messo in vigore entro il 1o luglio 1969 le disposizioni prescritte dalla direttiva 66/404/CEE, la convenuta è quindi venuta meno, a partire da tale data, agli obblighi impostile dalla stessa direttiva.
punto 5
Onde giustificarsi, essa non può far valere degl'impedimenti o delle circostanze sopravvenute in un'epoca di molto posteriore a quella in cui sono sorti gli obblighi che le vien fatto carico di non aver osservato. La situazione politica invocata non può quindi essere in alcun caso considerata come una giustificazione del ritardo. Inoltre, benché il disegno di legge sia stato nel frattempo adottato, ciò non implica che sia venuta meno l'inosservanza della direttiva, giacché mancano tuttora i regolamenti e provvedimenti amministrativi d' attuazione.
punto 6
Nella discussione orale, la convenuta ha dedotto ancora che si tratta nella fattispecie dell'inosservanza di una direttiva, alla quale non potrebbe essere attribuita la stessa forza obbligatoria propria dei regolamenti.
punto 7
A norma dell'art. 189 del trattato, la direttiva «vincola» lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. L'esatta attuazione delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti d'attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri e, ove non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati membri destinatari, le direttive non sono meno vincolanti di altre norme di diritto comunitario, ciò è ancora più vero delle disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore delle norme contemplate.
punto 8
Ne consegue che, non avendo adottato entro il termine prescritto (come modificato dalla direttiva 69-64) le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 66/404 (relativa alla messa in commercio dei materiali forestali di moltiplicazione) la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 9
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente e condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 169, 171 e 189,
viste le direttive del Consiglio 66/404/CEE e 69/64/CEE,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto (come modificato dalla direttiva 69/64) le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 66/404 (relativa alla messa in commercio dei materiali forestali di moltiplicazione), è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato.
2o La convenuta è condannata alle spese del giudizio.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Mertens de Wilmars
Kutscher
Ó Dálaigh
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 giugno 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt