Sez. 3, Sentenza n. 53 del 05/01/1984 (Rv. 432315 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO - PROVA NEGATIVA DELL'INESISTENZA DI CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO - PROVA NEGATIVA DELL'INESISTENZA DI CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'affermazione della responsabilità del conducente di autoveicolo il danneggiato assolve l'Onere della prova su di lui incombente fornendo elementi idonei ad evidenziare la derivazione dell'incidente da fatto colposo del detto conducente (quale l'eccesso di velocità), mentre non è tenuto anche a fornire la prova negativa circa la non ricorrenza di cause dell'incidente medesimo ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore (quale lo scoppio di un pneumatico) la cui dimostrazione in positivo spetta al conducente che invochi a suo favore una diversa ricostruzione del sinistro. (V 1343/72, mass n 357890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)