Sez. 1, Sentenza n. 6105 del 07/07/1997 (Rv. 505781 - 01)
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Costituzione di una società - Incompatibilità con l'instaurazione di rapporti obbligatori di fonte diversa tra i soci - Insussistenza - Ricognizione di debito - Fondamento sufficiente della diversa obbligazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA
La costituzione di una società non è logicamente e giuridicamente incompatibile con il venire in essere di una coeva ma diversa "causa obligandi" tra i soci e la seconda obbligazione, in base ai principi in materia di ricognizione del debito, può trovare fondamento, in difetto di elementi probatori concretamente significativi di segno opposto, anche nel riconoscimento da parte di uno dei due soci, effettuato dopo l'esaurimento del rapporto sociale, di un suo debito di entità determinata verso l'altro socio. (Nella specie il creditore sosteneva che la somma gli era dovuta sulla base un finanziamento, mentre la controparte affermava che la somma stessa rappresentava un conferimento di capitale nella società e la sua restituzione era stata convenuta in attuazione di un invalido "patto leonino" escludente la partecipazione di uno dei due soci alle perdite; sulla base di riportati principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dato positivo rilievo al riconoscimento di debito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)