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Sez. 6, Sentenza n. 3253 del 21/01/2016 Cc. (dep. 25/01/2016) Rv. 266501 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione per omessa applicazione di pena accessoria e condanna alle spese in sentenza di patteggiamento - Adozione del provvedimento da parte della Corte di cassazione - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266501-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)