Sez. 2, Sentenza n. 642 del 04/03/1966 (Rv. 321271 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - AUTONOMIA STATICA - INSUFFICIENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - AUTONOMIA STATICA - INSUFFICIENZA.*
Sotto il vigore dell'abrogato codice civile, era esclusa - salvo limitate eccezioni- la costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, senza il previo acquisto della comunione del muro.L'art.877 del vigente cod. civ., innovando alle precedenti Disposizioni, consente invece al vicino, che non intenda acquistare la comunione del muro altrui, di costruirvi in aderenza, senza cioe appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. Agli effetti previsti dall'art.877 cod.civ. non puo considerarsi costruzione in aderenza quella che, pur essendo strutturalmente indipendente, tragga dal muro del vicino, a causa dell'inadeguato spessore del contiguo muro perimetrale di essa, particolari vantaggi, quali - oltre l'isolamento termico e quello acustico - la protezione contro le intemperie e soprattutto la sicurezza che il proprio muro perimetrale, nonostante il suo esiguo spessore, non precipiti al suolo per un semplice urto. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)