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Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 12/08/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208862 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Frazionabilità della costruzione - Volumetria complessiva superiore a 750 mc - Volumetria delle singole unità abitative inferiore a tale limite - Condono - Applicabilità - Limiti - Edificio non ancora ultimato quantomeno allo stato di rustico - Condonabilità delle parti già finite - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208862-01

EDILIZIA - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità del condono edilizio, l'art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724 fa rinvio ai capi IV e V della l. 28 febbraio 1985 n. 47. Ne deriva perciò che, nel caso di un immobile che superi complessivamente la cubatura di 750 mc, ma che sia diviso in più unità immobiliari, è possibile presentare domanda ed ottenere il condono con riferimento a ciascuna di esse. È tuttavia necessario che l'immobile nel suo complesso sia ultimato quanto meno allo stato di rustico, secondo la definizione che di tale concetto dà l'art. 31 della l. 47/85. La possibilità di sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza della l. n. 724 del 1994 è riferibile a quei pochissimi casi nei quali tali parti abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale rispetto a quelle non ancora ultimate.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)