Sez. 3, Sentenza n. 13427 del 20/07/2004 (Rv. 575404 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Provvedimento disciplinare - Proposizione del ricorso alla Commissione centrale - Effetto sospensivo in caso di provvedimenti di sospensione dall'albo o disciplinari - Sussistenza - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Commissione centrale - Effetto sospensivo - Esclusione - Applicabilità della sospensione ex art. 373 cod. proc. civ. - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per gli avvocati - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Accoglimento del ricorso - Effetti - Reviviscenza della sospensione prodottasi per effetto della proposizione del ricorso alla Commissione centrale - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 cod. proc. civ., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 42, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)