Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Art. 105
1. Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonche' all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
2. L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.
Art. 106
1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
2. Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione.
Art. 107
1. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
2. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.
3. La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.
Art. 108
1. L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
2. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui e' addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.
3. Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi piu' gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.
Art. 109
1. L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
2. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
Art. 110
1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche' l'indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
Art. 111
1. L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, e' autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.
2. Egli e' anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonche' degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.
3. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorita', richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.
Art. 112
1. L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e' punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.
Art. 113
1. L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non piu' tardi del quindicesimo giorno successivo alla richiesta, l'avviso di pagamento e contestuale precetto compilati e sottoscritti dal cancelliere in conformita' delle norme della tariffa civile e penale, dandone atto, mediante relazione scritta e firmata, sull'originale che deve restituire al cancelliere.
2. Egli deve procedere al pignoramento conseguente al mancato adempimento del precetto di cui al comma precedente non piu' tardi del ventesimo giorno successivo a quello in cui ne abbia avuto richiesta dal cancelliere.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita ai sensi dell'art. 112, secondo comma.
Art. 114
1. L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precetto di pagamento previsti dagli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale e, occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i termini stabiliti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113.
2. In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione di cui all'art. 112, secondo comma.
Art. 115
1. Nel procedimento di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, quando il debitore e' notoriamente insolvibile anche per tenue somma, l'ufficiale giudiziario ne rilascia apposita attestazione, restituendo quindi gli atti al cancelliere per gli ulteriori adempimenti di legge:
2. I verbali di pignoramento e quelli in cui l'ufficiale giudiziario attesta l'inesistenza di beni da assoggettare all'espropriazione devono essere rimessi, insieme con gli atti relativi, al cancelliere.
Capo II. Registri
Art. 116
1. L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
civile ed amministrativa;2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
penale;3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme.
2. Deve inoltre tenere:
1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.
3. Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati.
4. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Art. 117
1. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
2. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.
Art. 118
1. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
2. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare.
3. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.
4. L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.
5. A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.
Art. 119
1. L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.
2. Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione.
3. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art.
4. 73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.
Art. 120
1. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
2. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.
3. Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori.
Art. 121
1. Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.
2. Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti.
3. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.
Capo III. Retribuzione, percentuale, indennita'
Sezione I. Diritti, percentuale e indennita' di trasferta
Art. 122
1. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento.
2. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Art. 123
1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.
Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14
Art. 125
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14