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Sez. 3, Sentenza n. 2964 del 28/02/2002 (Rv. 552675 - 01)

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE | Obbligazioni dell'affittuario - Danni per ritardata restituzione - Maggior danno "ex" art. 1591 cod. civ. - Applicabilità - Prova - Soggetto onerato - Concedente - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552675-01

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE

La condanna dell'affittuario di fondo rustico in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - norma dettata per la locazione ma applicabile anche all'affitto, mancando nella disciplina di quest'ultimo una regolamentazione specifica dei danni per ritardata restituzione e non essendo detto art. 1591 incompatibile con la normazione speciale sull'affitto - esige la prova specifica, il cui onere incombe sul concedente, dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare, atteso che l'obbligo risarcitorio in questione non sorge automaticamente per effetto del ritardo, ma va accertato in relazione ad effettive possibilità di impiego del fondo e a concreti propositi di utilizzazione, sicché il concedente non può limitarsi a dedurre, genericamente, il maggior utile, rispetto al canone, che avrebbe potuto percepire utilizzando direttamente il bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)