REGOLAMENTO (CEE) N. 3389/73 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1973 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 15,
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti d'ammasso ed allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento3, la vendita di tali tabacchi deve effettuarsi in base a condizioni di prezzo che tengano conto dei prezzi d'obiettivo e dei premi, delle spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento, nonché dell'evoluzione e delle necessità del mercato;
considerando che, non essendo il tabacco un prodotto omogeneo per natura, è opportuno metterlo in vendita per partite intere, costituite dall'organismo d'intervento;
considerando che le gare e le vendite all'asta, motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di smaltire le disponibilità in loro possesso, non devono tuttavia intralciare il circuito commerciale normale descritto agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70; che è pertanto opportuno procedere ad un apprezzamento comunitario in ogni operazione di vendita sul mercato, specialmente per quanto concerne il prezzo minimo di vendita;
considerando che deve essere dichiarato aggiudicatario il concorrente che abbia presentato l'offerta comportante le condizioni più favorevoli;
considerando che è opportuno rendere obbligatoria per tutti i partecipanti ad una gara la costituzione di una cauzione, che garantisca l'osservanza degli obblighi scaturenti dalla loro partecipazione; che, in caso di gara per l'esportazione, occorre che tale cauzione garantisca altresi che i tabacchi aggiudicati saranno effettivamente esportati fuori della Comunità; che la costituzione della cauzione deve essere resa obbligatoria anche per coloro che partecipano a vendite all'asta;
considerando che, per tener conto delle possibilità attualmente esistenti negli Stati membri sul piano amministrativo è d'uopo disporre che le formalità doganali d'esportazione vengano espletate nello Stato membro in cui ha luogo la gara;
considerando che per la descrizione dei tabacchi messi in vendita è opportuno fare riferimento alla lista delle varietà di tabacco in colli classificate seconde le qualità fissate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 715/735;
considerando che, per motivi di forza maggiore, l'aggiudicatario puo venirsi a trovare nell'impossibilità di rispettare gli obblighi contratti; che devono essere previste le misure appropriate, affinché l'aggiudicatario non venga ingiustamente danneggiato; che, ai fini di una applicazione armoniosa nel rispetto della nozione comunitaria di forza maggiore quale è stata data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 4/68 (6) e 11/70 (7), la Commissione deve essere informata su ogni caso ammesso dagli Stati membri;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco greggio;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il tabacco in colli, detenuto dagli organismi d'intervento, è rimesso sul mercato, mediante gara o asta pubblica.
2. Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono posti in concerrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.
3. Si intende per vendita all'asta ai sensi del presente regolamento la messa in vendita dei prodotti mediante esposizione degli stessi e ammissione degli interessati ad una seduta pubblica durante la quale, sulla base di un dato prezzo minimo, i prodotti vengono aggiudicati a coloro che offrono il prezzo più elevato.
6. Raccolta 1968, 549.
7. Raccolta 1970, 1125.
4. Le gare, come pure le date, ore, luoghi e condizioni di vendita mediante asta pubblica, vengono pubblicate in modo da garantire la più ampia pubblicità, in particolare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 2
Sulla base di tutti i dati di cui dispone, la Commissione decide se sia il caso di indire una gara o una vendita all'asta per la vendita sul mercato della Comunità oppure per l'esportazione. A tal fine gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni relative alle varietà, qualità, quantità e magazzini di ammasso, come pure tutte le altre informazioni necessarie all'apertura della gara.
Gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di indire una gara o di predisporre una vendita all'asta per una quantità determinata di tabacco. In questo caso la Commissione delibera su tale domanda entro i 10 giorni successivi alla ricezione della stessa.
Art. 3
1. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 60 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.
2. Le offerte vertono su partite di tabacco in colli specificamente definite e indivisibili, che l'organismo d'intervento ha cura di approntare _ sotto la forma che ritiene più opportuna ai fini della vendita _ ricavandole dalle partite in magazzino, sia conservando queste ultime quali si presentavano all'acquisto, sia invece separandole o riunendole.
3. Per la descrizione dei tabacchi messi in vendita viene fatto riferimento alla classificazione dei tabacchi in colli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70. La quantità della partita è espressa in peso netto secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche delle varie partite.
4. L'organismo d'intervento prende le disposizioni opportune per consentire agli interessati di esaminare alle condizioni previste dal bando di gara prima della presentazione dell'offerta, i campioni prelevati dai tabacchi messi in vendita ed eventualmente esposti.
5. Tutti gli interessati possono ottenere dei campioni del tabacco messo in vendita contro il pagamento di una somma pari al prezzo d'intervento derivato.
Art. 4
1. Gli interessati partecipano alla gara mediante lettera raccomandata inviata alla Commissione contro ricevuta.
2. L'offerta deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
b) la designazione della partita richiesta e il prezzo offerto espresso nella moneta dello Stato membro in cui ha luogo la gara per chilogrammo di peso netto.
3. L'offerta è valida solo se è accompagnata dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 5.
4. L'offerta non puo essere ritirata.
5. L'elenco anonimo delle offerte è trasmesso dalla Commissione agli Stati membri.
Art. 5
1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u.c. per chilogrammo di tabacco greggio presso l'organismo d'intervento interessato.
2.
La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è situato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di istituti autorizzati a prestare fideiussione, nonché i criteri di cui al comma precedente.
Art. 6
1. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte, e tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, un prezzo minimo di vendita di ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara.
2. Tenuto conto segnatamente del prezzo d'obiettivo, del premio, delle spese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in parola, nonché della situazione del mercato, il prezzo minimo viene fissato, franco mezzo di trasporto, a un livello tale da non ostacolare lo smercio del tabacco in questione attraverso il circuito commerciale normale.
3. L'aggiudicatario viene designato per ogni partita secondo la procedura di cui al paragrafo 1. In caso di presentazione di più offerte a prezzi e condizioni identici, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.
4. In nessun caso il tabacco puo essere rivenduto agli organismi di intervento.
5. Ogni offerente è immediatamente informato del seguito riservato alla sua offerta. Il risultato della gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7
Oltre ai casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata solo se:
a) l'offerta è risultata non ricevibile;
b) l'offerente non è stato dichiarato aggiudicatario;
c) l'aggiudicatario ha versato il prezzo dell'aggiudicazione e, in caso di gara per l'esportazione, ha fornito la prova, secondo le modalità vigenti in materia di restituzione all'esportazione, che il tabacco è stato effettivamente esportato. Le formalità doganali d'esportazione devono essere espletate nello Stato membro che ha messo in vendita il tabacco in questione.
Art. 8
1. L'avviso di vendita mediante asta pubblica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 60 giorni prima della data prevista per la vendita.
2. Almeno un giorno feriale prima della data prevista per la vendita viene fissato il prezzo minimo di vendita delle singole partite, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 e in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.
3. Si applicano in materia le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 5.
4. In caso di vendita all'asta per l'esportazione, il concorrente deve costituire una cauzione ai sensi dell'articolo 5. Quest'ultima, oltre che sotto la forma di cui al paragrafo 2 di detto articolo, puo essere costituita in contanti o sotto forma di assegno bancario. Essa viena svincolata alle condizioni di cui all'articolo 7, lettera c).
5. Lo Stato membro interessato informa la Commissione circa svolgimento di ogni singola vendita.
6. In nessun caso il tabacco in tal modo acquisito puo essere rivenduto agli organismi d'intervento.
Art. 9
Qualora _ salvo caso di forza maggiore _ il tabacco venga ritirato dopo il 30 * giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del risultato della gara, il prezzo a carico dell'aggiudicatario viene maggiorato di un importo calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1697/71 relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio8.
Art. 10
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni singolo caso di forza maggiore, ai sensi degli articoli 7 e 9, da essi riconosciuto tale.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1973. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI