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Sez. 3, Sentenza n. 2694 del 10/10/1963 (Rv. 264160 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD PROBATIONEM - PROVA MEDIANTE CONFESSIONE O GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - REDAZIONE DEL NEGOZIO PER ISCRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1963-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264160-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD PROBATIONEM - PROVA MEDIANTE CONFESSIONE O GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - REDAZIONE DEL NEGOZIO PER ISCRITTO - NECESSITA.*

Quando la legge richiede l'atto scritto 'ad substantiam' non e sufficiente che l'atto risulti provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, ma e necessario che per iscritto sia conclusò cio non e prescritto, invece, quando la scrittura e richiesta 'ad probationem tantum', con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, mentre e da escludersi la prova per testi, altrettanto non puo dirsi per la confessione l'interrogatorio ed il giuramento. (Conf 105'54' 982'51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)