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Sez. 3, Sentenza n. 1811 del 12/06/1971 (Rv. 352326 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MERO PROSPETTO NUMERICO - INSUFFICIENZA - ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - NECESSITA - DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO - CONCETTO.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352326-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MERO PROSPETTO NUMERICO - INSUFFICIENZA - ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - NECESSITA - DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO - CONCETTO.*

Nell'ambito della procedura prevista dall'art 263 cod proc civ, la parte tenuta a rendere il conto non si puo limitare a presentare una mera prospettazione numerica ma deve corredare il conto con i documenti giustificativi affinche sia possibile controllare la veridicita del conto stessò peraltro il concetto di documento giustificativo non puo essere ristretto alla sola prova documentale o ad elementi probatori di particolare natura, essendo ammissibile ogni mezzo di prova idoneo a dirimere la controversia sulle singole partite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)