Sez. U, Sentenza n. 1926 del 09/03/1990 (Rv. 465795 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - SUFFICIENZA - LEGITTIMITÀ.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - SUFFICIENZA - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo alle pronunce del consiglio nazionale dei Geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, la disposizione regolamentare dell'art. 9 del d.m. 15 febbraio 1949, la quale richiede la sottoscrizione del Presidente e del segretario, non anche dell'estensore (come invece prescritto per le sentenze del giudice ordinario dall'art. 132 terzo comma cod. proc. civ.), non è illegittima, considerando che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunce e l'assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conforma ad analoghi principi, fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei consigli di altri ordini professionali (quale l'art. 64 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64, DM 15/02/1949 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)