Sez. 6, Sentenza n. 51049 del 07/07/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265706 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Oggetto della millanteria - Prospettazione della corruttibilità del pubblico funzionario - Necessità - Esclusione - Disponibilità ad esercitare una generica agevolazione - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Per la sussistenza del delitto di millantato credito non è necessario che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o corruttibile, vasta essendo la gamma dei possibili contegni, prospettabili dall'agente, che il funzionario può tenere per assecondare l'interesse del privato vittima della millanteria. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi in cui la millanteria concerneva la possibilità che il funzionario pubblico, pur non intervenendo personalmente a favore del privato, potesse rivolgersi ad altri funzionari per agevolare l'esito favorevole di atti amministrativi ai quali il privato era interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)