diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 16/06/1972 (Rv. 358975 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA PER MANCATO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - OPERATIVITA - LIMITI - ATTI DA COMPIERSI NECESSARIAMENTE PRESSO GLI UFFICI NON FUNZIONANTI.*
Stato
decisa il 1972-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358975-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA PER MANCATO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - OPERATIVITA - LIMITI - ATTI DA COMPIERSI NECESSARIAMENTE PRESSO GLI UFFICI NON FUNZIONANTI.*

Il decreto che il ministro per la grazia e giustizia emette, di volta in volta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948 n 437 attiene a situazioni eccezionali, nel senso che la sua operativita debba intendersi ristretta agli Atti che devono necessariamente compiersi presso gli uffici giudiziari dei quali, con il decreto stesso, sia stato riscontrato il mancato o l'irregolare funzionamento, ovvero che debbano necessariamente compiersi a mezzo del personale addetto a tali uffici.*

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)