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Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 11/10/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166459 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1984-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166459-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*

Le regole per la Determinazione della Competenza territoriale dettate dall'art. 39 cod. proc. pen. per il reato continuato trovano applicazione unicamente nella fase istruttoria. Allorché uno solo dei procedimenti sia pervenuto alla fase dibattimentale, ciascun giudice è tenuto a giudicare l'episodio sottoposto al suo esame, non essendovi la possibilità di far luogo alla riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., mancando il presupposto della pendenza dei procedimenti nella stessa fase del giudizio e non potendosi estendere la fase di merito relativamente a fatti attribuiti alla cognizione di un giudice diverso. (Conf mass n 146424).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)