Sez. 2 - , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021 (Rv. 662058 - 01)
POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE | Consapevolezza del possesso altrui - Mutamento violento o clandestino della signoria di fatto sul bene - "Animus spoliandi" - Sussistenza "in re ipsa" - Conseguenze - Azione di reintegrazione - Esperibilità - Convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto – Irrilevanza - Legittima autotutela - Invocabilità - Limiti.
POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE
In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)