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Sez. 3, Sentenza n. 2585 del 29/05/1989 (Rv. 462897 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - NORMATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE DETTATA DALL'ART. 8, COMMI SESTO E SETTIMO, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462897-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - NORMATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE DETTATA DALL'ART. 8, COMMI SESTO E SETTIMO, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, l'art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, il quale si occupa del riscatto e dei termini per il pagamento del prezzo da parte del riscattante, rendendo applicabili, in via d'interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modificazioni), le Disposizioni del sesto e del settimo comma della norma medesima, con determinati adattamenti in ordine alla decorrenza, non incide sulla disciplina della prelazione, la quale, pertanto, resta soggetta a dette Disposizioni, anche con riguardo ai criteri di computo della sospensione annuale del termine trimestrale per il pagamento del prezzo, in caso di richiesta di mutuo agevolato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)