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Sez. 1, Sentenza n. 15841 del 28/07/2015 (Rv. 636117 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato societario - Clausola statutaria non conforme all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Incidenza - Arbitrato irrituale pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636117-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d'entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina "ai giudizi pendenti", stabilita dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)