Sez. 6, Sentenza n. 3962 del 19/01/1996 Ud. (dep. 07/04/1996) Rv. 204648 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere | Obbligo del rispetto dei gradi di giurisdizione - Sussistenza - Possibilità del giudice di appello di conoscere un reato in ordine al quale il giudice di primo grado ha omesso la pronuncia - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere
La mancata riproposizione nel nuovo codice di rito dell'art. 211 cod. proc. pen. 1930 (obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione, salvi i casi espressamente eccettuati) non assume rilevanza, trattandosi di una disposizione meramente enunciativa di un principio generale dell'ordinamento processuale tuttora vigente. La potestà di impugnazione della parte e il potere del giudice di decidere sulla domanda di impugnazione presuppongono, infatti, l'esistenza del provvedimento di cui si chiede la sostituzione. Tale principio, da un lato, trova applicazione nell'art. 522 cod. proc. pen. il quale, escludendo che il giudice di primo grado possa decidere su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di contestazione, a maggior ragione fa operare siffatta preclusione nei confronti del giudice di appello; dall'altro lato, trova conferma nell'art. 597 cod. proc. pen. che pone limiti alle attribuzioni del giudice di appello, che non può sostituirsi al primo giudice, salve le eccezioni tassativamente previste, fra cui quella specifica enunciata nel comma quinto dello stesso art. 597 e quella generale di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo ai capi e ai punti impugnati. Ne consegue che il giudice di appello non può decidere in ordine ad un reato su cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare, ma deve rilevare anche di ufficio la nullità di cui all'art. 546 comma terzo cod. proc. pen. (mancanza od incompletezza del dispositivo) e rimettere gli atti al giudice di primo grado per il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)