Sez. L, Sentenza n. 1052 del 08/02/1983 (Rv. 425827 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESCRIZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESCRIZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La prescrizione dei crediti di lavoro non è soggetta ad una duplice e concorrente disciplina regolata in via generale dall'art. 2946 cod. civ. e in via particolare degli artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ., giacché la prima norma, facendo espressamente salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, chiarisce che la disciplina specifica, appunto perché tale, esclude l'altra. Tale principio non è venuto meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, la quale ha solamente sancito la non decorrenza del termine prescrizionale specifico previsto dagli articoli da ultimo citati in costanza del rapporto di lavoro, senza escludere l'operatività della prima parte dell'art. 2946 cod. civ.. (Conf 3090/80, mass n 406858; (Conf sulla prima parte, 10/80, mass n 403370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)