Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 36 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15112
- Previdenza e assistenza sociale
- Trattamento di fine rapporto
- Calcolo
- Computabilità del servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 802/1988.
Norme impugnate
- art. 2120, comma 3, c.c.
- legge 29 maggio 1982, n. 297
Parametri
- art. 52, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Pretore di Brunico nel procedimento civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland contro la sua datrice di lavoro S.p.a. Euroclima, e avente per oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto, il Pretore di Brunico, con ordinanza del 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2120, terzo comma, codice civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento predetto;
che, ad avviso del giudice remittente, la tassatività delle ipotesi contemplate dalla disposizione denunciata esclude la possibilità di estensione analogica ad altre ipotesi non previste, restando escluso pertanto il periodo trascorso dal lavoratore in servizio militare di leva;
che al giudice remittente "sembra, d'altronde, fondato il dubbio che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato";
punto 2
Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro e con analoga motivazione, è già stata sottoposta da altro giudice a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 802 del 1988;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze