Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13064 del 10/06/2014 (Rv. 631331 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Art. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2005 - "Spoils system" - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Non è manifestamente infondata, in riferimento al principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, della legge reg. Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, nella parte in cui prevedono rispettivamente, la cessazione automatica delle nomine degli organi di vertice di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale, salvo motivata conferma (cosiddetto "spoils system"), e la decadenza dalle medesime nomine al momento di entrata in vigore della legge (cosiddetto "spoils system una tantum"), comportando un'interruzione automatica del rapporto prima dello spirare del termine stabilito, in carenza di garanzie procedimentali e a prescindere da qualsiasi valutazione dell'operato del dirigente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 12/08/2005 num. 27 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 12/08/2005 num. 27 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)