Sez. 2, Sentenza n. 57 del 28/01/1984 (Rv. 432933 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ORDINANZE IN MATERIA DI PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ORDINANZE IN MATERIA DI PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Le ordinanze in materia di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione (come quella del collegio in Sede di reclamo avverso l'ordinanza del giudice istruttore) non sono impugnabili per Cassazione ai sensi dell'art. III cost., trattandosi, non di decisioni sull'appartenenza di un diritto, bensì di provvedimenti cautelari e provvisori, sottoposti al prudente criterio del giudice del merito ed inidonei a menomare i diritti del convenuto, anche nel caso di cui all'art. 648, secondo comma, citato, statuente la prestazione di idonea cauzione pure per gli eventuali danni derivati dall'esecuzione. (V 2743/82, mass n 420616; (V 488/62, mass n 250768).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)