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Sez. 3, Sentenza n. 29054 del 03/11/2025 (Rv. 677037-03)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE | Danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Criteri - Importo tabellare previsto per la perdita del rapporto diminuito proporzionalmente alla percentuale di invalidità - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Tabelle di Roma - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2025-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677037-03

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE

La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non può essere effettuata decurtando l'importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riportata dal congiunto, trattandosi di situazioni concrete non comparabili in termini di proporzionalità aritmetica, mentre è legittima l'utilizzazione delle Tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Roma.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)