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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 marzo 1983, causa 298/81

Decisione
decisa il 1983-03-24
ECLI
ECLI:EU:C:1983:94

Epigrafe

Nella causa 298/81, Franco Colussi, dipendente del Parlamento europeo, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la residenza del ricorrente, 36, rue de Wiltz, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal Direttore del personale e degli affari sociali, sig. Martin Schmidt, in qualità di agente, assistito dall'avv. domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con studio in 22, Côte d'Eich, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione di promozione, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

punto 1
Mediante avviso di posto vacante n. 2690 del 14 luglio 1980, il Parlamento europeo instaurava la procedura per coprire, in primo luogo mediante promozione o tramutamento, sette posti di consigliere linguistico della carriere LA 3, tra i quali uno presso la divisione di traduzione italiana. La natura delle mansioni era così descritta: «Consigliere linguistico addetto in particolare a lavori specialistici di revisione e di traduzione nonché alla formazione professionale dei funzionari e tirocinanti della divisione. Sostituisce, in caso di assenza, il capo divisione. Requisiti Studi universitari comprovati da diploma o esperienza professionale equivalente; provata esperienza nel settore della traduzione, della revisione o della terminologia; nozioni in campo giuridico, in scienze politiche e economiche o nel settore scientifico; conoscenze linguistiche: perfetta padronanza rispettivamente della lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca; è richiesta inoltre una profonda conoscenza di altre due lingue ufficiali della Comunità europea, nonché una buona conoscenza di una quarta lingua ufficiale.»
punto 2
Il ricorrente, Franco Colussi, assunto dal Parlamento europeo il 24 marzo 1961 e inquadrato nel grado LA 4 come revisore dal 1o luglio 1973, poneva la sua candidatura al posto presso la divisione di traduzione italiana. Pervenivano pure due altre candidature, entrambe di dipendenti inquadrati nel grado LA 4, tra le quali quella della sig.ra Cattarino.
punto 3
In una lettera inviata alla direzione generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze, il 30 settembre 1980, giorno del deposito della sua candidatura, il ricorrente, per completare l'atto di candidatura, attirava l'attenzione sulle sue qualifiche e sulla sua esperienza professionale, specie sul fatto che egli aveva conseguito due lauree, una in lingue e letterature straniere nel 1954 ed una in giurisprudenza, nel 1978, e che in quel momento egli era iscritto come praticante all'albo degli avvocati di Milano. Il 1o ottobre 1980, il ricorrente inviava una lettera al presidente del Parlamento nella quale dichiarava constargli che, per il posto in questione, l'autorità competente avrebbe tenuto conto soprattutto dell'età del candidato, il che — a suo parere — era arbitrario e discriminatorio nei suoi confronti. Egli chiedeva che si prendesse una decisione, a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, fondata sul reale raffronto dei titoli e dei meriti nonché in base ad un avviso di posto vacante redatto in termini meno convenzionali, in altre parole sulla base di un avviso di posto vacante idoneo ad eliminare questioni di discriminazione o incertezza.
punto 4
Con una nota dell'8 ottobre 1980, il capo della divisione della traduzione italiana, sig. Fuà, comunicava al direttore della traduzione e della terminologia il risultato del suo esame delle candidature, e proponeva la promozione della sig.ra Cattarino, in quanto tanto questa candidata quanto il ricorrente avevano eccellenti note caratteristiche, e in quanto la sig.ra Cattarino, che da anni sostituiva regolarmente il capo divisione in caso di sua assenza, era più anziana ed aveva maggiore anzianità di grado e di servizio. Con decisione 1o dicembre 1980, il presidente del Parlamento, agendo come autorità che ha il potere di nomina, promuoveva la Cattarino consigliere linguistico al grado LA 3 in esito all'avviso di posto vacante n. 2690, con effetto dal 1o ottobre 1980. Questa decisione veniva poi portata a conoscenza del personale mediante affissione e il ricorrente ne prendeva conoscenza. Con lettera 28 gennaio 1981, al ricorrente veniva comunicato che la sua candidatura al posto in questione non aveva avuto esito.
punto 5
Con lettera 15 aprile 1981, registrata il 21 aprile 1981, il ricorrente proponeva un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto del personale, avverso il rifiuto di nominarlo consigliere linguistico e contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda del 1o ottobre 1980, sostenendo che la scelta dei candidati avrebbe dovuto avvenire mediante concorso, che vi era uno sviamento di potere, in quanto il posto era stato riservato ai dipendenti più anziani e che lo scrutinio per merito comparativo non era stato effettuato correttamente. Il reclamo veniva respinto con decisione del presidente del Parlamento 4 settembre 1981.

SENTENZA › In fatto › II — Fase scritta e conclusioni delle parti

punto 1
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1981, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo che la Corte voglia: annullare la decisione con cui il presidente ha nominato la sig.ra Cattarino consigliere linguistico presso la divisione italiana; annullare, in quanto occorra, il rigetto espresso in data 4 settembre 1981, del reclamo del ricorrente; e porre le spese processuali a carico della controparte.
punto 2
Nella replica, il ricorrente chiede inoltre che la Corte voglia: in quanto occorra, annullare l'avviso di posto vacante n. 2690.
punto 3
Il Parlamento conclude che piaccia alla Corte: respingere il ricorso e porre le spese a carico del ricorrente.
punto 4
La fase scritta si è svolta ritualmente. La Corte (Terza Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia la Corte ha posto alle parti alcune domande, alle quali esse hanno risposto per iscritto prima dell'udienza.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta

paragrafo 1
Il Parlamento non eccepisce nulla quanto alla ricevibilità del ricorso, ma ritiene che, secondo il regolamento di procedura, il ricorrente non abbia facoltà di completare nella replica una lacuna delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
paragrafo 2
Con il primo mezzo, il ricorrente assume che l'autorità che ha il potere di nomina non era in grado di effettuare lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili senza bandire un concorso interno, come contemplato dall'art. 29, n. 1, b) dello statuto del personale, poiché talune mansioni inerenti il posto da occupare, come la preparazione professionale, fino a quel momento non erano ancora state svolte da dipendenti di grado LA 4. Data l'assenza di qualsiasi parametro di riferimento e data la novità del posto, non era possibile attenersi alle sole note caratteristiche, giacché esse non potevano contenere alcuna informazione relativa a queste mansioni, mansioni che, d'altronde, l'avviso di posto vacante non definiva in modo esatto. L'avviso è dunque nullo; questa nullità di un elemento della procedura di assunzione implica la nullità dell'impugnata decisione di promozione.
paragrafo 3
Il Parlamento eccepisce anzitutto che questo mezzo, il quale mira a far dichiarare la nullità dell'avviso di posto vacante, è irricevibile, giacché detta nullità non era stata fatta valere nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
paragrafo 4
Il Parlamento sottolinea d'altro canto che esso aveva semplicemente rispettato l'ordine cronologico contemplato dall'art. 29 dello statuto per l'esame delle varie fasi della procedura di assunzione. L'autorità che ha il potere di nomina è libera nella scelta dei vari modi di assunzione. Analogamente, la descrizione della natura delle mansioni inerenti un posto vacante dipende esclusivamente dall'amministrazione.
paragrafo 5
Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce che non è provato che il presidente del Parlamento fosse competente ad agire come autorità che ha il potere di nomina. La designazione del presidente come autorità che ha il potere di nomina, effettuata mediante la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento 12 dicembre 1962, n. 175/62, sotto forma di subdelegazione non è valida, poiché era incompetente lo stesso ufficio di presidenza. Nel regolamento del Parlamento del 26 luglio 1958, identico su questo punto all' art. 49 del regolamento del novembre 1969, non vi è alcuna disposizione che attribuisca all'ufficio di presidenza competenze in questo settore. Era dunque la stessa istituzione, cioè il Parlamento, quella che doveva designare l'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'art. 2 dello statuto del personale. In mancanza di detta decisione, solo il Parlamento stesso è competente ad agire in quanto autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 6
Il Parlamento allega che la decisione litigiosa era stata adottata in forza della decisione dell'ufficio di presidenza 12 dicembre 1962, n. 175, relativa alla designazione dell'autorità che ha il potere di nomina, a norma della quale:
paragrafo 7
«visto l'art. 2 dello statuto del personale
paragrafo 8
decide che i poteri attribuiti dallo statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina ... sono esercitati: i) ... c) dal presidente, su proposta del segretario generale, per l'applicazione ai dipendenti di categoria A fino al grado 7 incluso e del ruolo linguistico fino al grado 6 incluso, degli artt. 29, ... 45, ...; tuttavia è opportuno informare previamente l'ufficio di presidenza delle decisioni relative alla copertura dei posti della categoria A;»
paragrafo 9
Questa decisione è stata adottata a norma del vecchio statuto dei dipendenti che già comprendeva, all'art. 2, una disposizione identica a quella dell'attuale art. 2 dello statuto. La tesi del ricorrente, secondo la quale l'assemblea plenaria dello stesso Parlamento dovrebbe agire per disciplinare la propria organizzazione amministrativa è assurda, giacché si tratta di un corpo deliberante composto da un gran numero di membri. Per questo motivo il Parlamento, nel regolamento interno, tanto nella versione in vigore al momento dell'impugnata promozione (art. 49), quanto in quella in vigore allorché fu adottata la decisione dell'ufficio di presidenza n. 175/62, pubblicata nella GU del 15 ottobre 1962, ha disposto quanto segue:
paragrafo 10
«Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza. Il segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente del Parlamento, stabilisce il numero degli agenti e i regolamenti relativi alla loro situazione amministrativa e finanziaria.»
paragrafo 11
L'ufficio di presidenza era dunque competente a designare l'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto del personale.
paragrafo 12
Con il terzo mezzo, il ricorrente sostiene che la summenzionata decisione dell'ufficio di presidenza non è stata rispettata, in quanto non è stata data alcuna informazione preventiva all'ufficio stesso. Il ricorrente sostiene che la distinzione fatta dall'ufficio di presidenza tra dipendenti di categoria A e di categoria LA sia dovuta ad un lapsus calami.
paragrafo 13
Il Parlamento sottolinea che la lettera della decisione dell'ufficio di presidenza limita chiaramente l'informazione preventiva ai dipendenti di categoria A e non si può estendere, mediante interpretazione, ai dipendenti del ruolo linguistico. Esso si richiama, in proposito, alla sentenza della Corte 13 luglio 1972 (90/71, Bernardi/Parlamento, Race. pag. 603). Inoltre, la disposizione contiene una semplice raccomandazione e non impone un obbligo, e non può quindi causare la nullità.
paragrafo 14
Con il quarto mezzo, il ricorrente sostiene che non è provato che il presidente del Parlamento abbia effettuato personalmente l'esame comparativo contemplato dall'art. 45 dello statuto, giacché la lettera del 4 settembre 1981, con cui ha respinto il reclamo, si richiamava solo ad uno studio approfondito degli uffici del presidente, senza dichiarare che il presidente vi avesse proceduto di persona. Spetta quindi al Parlamento dimostrare che il presidente ha esaminato di persona le note caratteristiche e i meriti dei candidati.
paragrafo 15
Il Parlamento sostiene che la decisione impugnata è effettivamente stata adottata dallo stesso presidente del Parlamento. Spetta al ricorrente provare il contrario, ma questa prova non è stata fornita.
paragrafo 16
Con il quinto mezzo il ricorrente sostiene non essere stato dimostrato che l'autorità che ha il potere di nomina abbia realmente esaminato i meriti e le note caratteristiche e non si sia limitata ad esaminare la nota di servizio del sig. Fuà in data 8 ottobre 1980, nella quale gli elementi decisivi erano stati prospettati in modo incompleto ed inesatto.
paragrafo 17
Il Parlamento ribatte richiamandosi alla mancanza di qualsiasi prova e sottolinea che la nota di servizio in questione era conforme alla prassi amministrativa. Essa non dimostra il mancato esame dei criteri statutari da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 18
Con il sesto mezzo, il ricorrente deduce che l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto conto del fatto che le attitudini del ricorrente erano superiori a quelle del candidato promosso. Essa non ha preso in considerazione diplomi e lauree, specie quella in giurisprudenza, che il ricorrente possiede, nonché le due tesi su temi economici che egli ha svolto nel corso dei suoi studi. Questi dati emergevano dal fascicolo personale e al momento della candidatura egli li ha nuovamente messi in evidenza. Al contrario, la Cattarino non ha alcuna preparazione specifica in campo giuridico, in scienze politiche o economiche o nel settore scientifico. Dalla nota del Fuà in data 8 ottobre 1980, si desume che l'esame dei fascicoli dei candidati non era stato condotto in maniera completa, scrupolosa ed imparziale, e si era omesso in particolare di rilevare che il ricorrente, a differenza della Cattarino, era stato ripetutamente chiamato a far parte di commissioni esaminatrici di concorsi.
paragrafo 19
Secondo il Parlamento, questo mezzo cade di fronte al potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina. Le qualità del ricorrente sono evidenziate nelle sue note caratteristiche e ne è stato tenuto conto nell'esame dei meriti, come emerge pure dalla menzionata nota del Fuà.
paragrafo 20
Il settimo mezzo del ricorrente si fonda sullo sviamento di potere. L'autorità che ha il potere di nomina non ha chiaramente ribattuto alle censure formulate dal ricorrente nella richiesta del 1o ottobre 1980, come pure nel reclamo del 19 aprile 1981, secondo le quali i posti in questione erano stati riservati ai dipendenti più anziani. La nota del Fuà conforta d'altronde questa affermazione. La scelta dell'autorità che ha il potere di nomina è caduta — eccezion fatta per le sezioni inglese e danese — automaticamente sul dipendente più anziano. In realtà, ci si può chiedere se, nel caso di assunzione mediante concorso, l'età del candidato non costituisca piuttosto un fattore negativo. I posti erano dunque stati riservati ai candidati più anziani, il che costituisce sviamento di potere.
paragrafo 21
Il Parlamento contesta che i posti fossero riservati ai dipendenti più anziani o a quelli che nella divisione avevano maggior anzianità. Esso sottolinea d'altronde che età e anzianità potevano essere un aspetto anche decisivo, a parità di altre qualificazioni e condizioni.
paragrafo 22
Con l'ottavo mezzo, il ricorrente sostiene che il principio «nemo judex in re sua» è stato trasgredito, in quanto il presidente del Parlamento si è pronunciato tanto sulla promozione quanto sul reclamo. La decisione sul reclamo doveva essere presa dall'ufficio di presidenza del Parlamento.
paragrafo 23
Il Parlamento ribatte a questo mezzo che i principi che reggono il contenzioso giurisprudenziale non possono applicarsi al procedimento amministrativo, che non ha carattere contenzioso, istituito dall'art. 90 dello statuto del personale.
paragrafo 24
Come prove di questi vari mezzi, il ricorrente deduce che spetta al Parlamento completare il fascicolo producendo tutti i documenti necessari ed in particolare quelli che riguardano la descrizione delle mansioni di consigliere linguistico, l'elaborazione e la redazione dell'avviso di posto vacante, la scelta del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, dello statuto, le conoscenze, qualifiche e meriti della Cattarino, ivi compreso il suo fascicolo personale e le sue note caratteristiche nonché i documenti di cui il presidente del Parlamento aveva dovuto prendere visione, oltre alla nota del Fuà 8 ottobre 1980; egli ha chiesto alla Corte di invitare il Parlamento a produrre tutti questi documenti.
paragrafo 25
Il Parlamento ribatte di aver prodotto il fascicolo del ricorrente e di aver depositato i documenti necessari o utili in allegato al controricorso. L'istanza complementare del ricorrente, specie per quel che riguarda la produzione del fascicolo personale di un dipendente non parte in causa, non è giustificata.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
Il ricorrente, con l'avv. Slusny, e il Parlamento, rappresentato dall'avv. Bonn, hanno svolto difese orali all'udienza del 27 gennaio 1983.
paragrafo 2
In quest'occasione, il ricorrente ha rinunciato al terzo mezzo.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 marzo 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1981, Franco Colussi, dipendente del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso mirante all'annullamento della decisione con cui il presidente del Parlamento ha nominato la sig.ra Cattarino consigliere linguistico presso la divisione di traduzione italiana.
punto 2
Con avviso di posto vacante 14 luglio 1980, n. 2690, il Parlamento aveva instaurato la procedura per coprire «dapprima mediante promozione o trasferimento interno», sette posti di consigliere linguistico della carriera LA 3, dei quali uno presso la divisione di traduzione italiana.
punto 3
Il ricorrente e due altri dipendenti, tra cui la Cattarino, tutti del grado LA 4, presentavano la candidatura al posto presso la divisione italiana.
punto 4
Per completare l'atto di candidatura, il ricorrente attirava l'attenzione sul fatto di essere laureato, oltre che in lingue, anche in giurisprudenza, avendo conseguito questa laurea nel 1978. Egli chiedeva espressamente che la decisione di nomina al posto fosse adottata in esito ad un effettivo raffronto dei titoli e dei meriti, non già in considerazione dell'età dei candidati.
punto 5
Con una nota dell'8 ottobre 1980, il capo della divisione di traduzione italiana comunicava al direttore della traduzione e della terminologia il risultato del proprio esame delle candidature. Egli proponeva la promozione della Cattarino, tenuto conto del fatto che, benché tanto questa candidata quanto il ricorrente avessero entrambi ottime note caratteristiche, la Cattarino, che per vari anni aveva regolarmente sostituito il capo divisione in caso di assenza, era la più anziana ed aveva maggior anzianità di grado e di servizio.
punto 6
Il 1o dicembre 1980, il presidente del Parlamento, agendo come autorità che ha il potere di nomina, promuoveva la Cattarino consigliere linguistico nel grado LA 3.
punto 7
Poiché veniva respinto con decisione del presidente del Parlamento 4 settembre 1981, il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale che il ricorrente aveva proposto contro il rifiuto di nominarlo consigliere linguistico e contro il silenzio rifiuto opposto alla richiesta formulata insieme alla candidatura, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 8
A sostegno, il ricorrente deduce diversi mezzi, alcuni dei quali riguardano questioni di forma e di procedura, mentre altri vertono sul merito della decisione impugnata.

SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi alla forma e alla procedura

punto 9
Il ricorrente assume anzitutto che il presidente del Parlamento non era competente ad adottare la decisione impugnata, in quanto non vi sarebbe stata alcuna valida delega del potere di pronunciarsi sulla promozione.
punto 10
A questo proposito si deve osservare che, con decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento 12 dicembre 1962, n. 175, adottata conformemente all'art. 2 dello statuto del personale, il presidente del Parlamento, che agisca su proposta del segretario generale, veniva designato come autorità che ha il potere di nomina, in particolare per l'applicazione dell'art. 45 dello statuto ai dipendenti delle categorie A e LA nel grado di cui trattasi. Secondo il regolamento interno del Parlamento, tanto nella versione in vigore allorché è stata adottata questa decisione dell'ufficio di presidenza, quanto in quella in vigore all'epoca dei fatti, la composizione e l'organizzazione della segreteria del Parlamento sono decise dall'ufficio di presidenza, che determina pure il numero dei dipendenti e i regolamenti relativi alla loro situazione amministrativa e finanziaria ed è quindi competente a designare l'autorità che ha il potere di nomina. Così stando le cose, la competenza del presidente del Parlamento ad adottare la decisione impugnata è indiscutibile.
punto 11
Il ricorrente sostiene poi che, in forza del principio «nemo judex in re sua», il presidente del Parlamento non avrebbe potuto adottare una decisione in merito al reclamo avverso la decisione che egli stesso aveva emanato.
punto 12
A questo proposito, si deve osservare che l'art. 90, n. 2, dello statuto, offre un rimedio precontenzioso, in forza del quale l'amministrazione è messa in grado di riesaminare la sua decisione prima dell'impugnazione giurisdizionale. A norma di questo articolo il reclamo va indirizzato, per via gerarchica, all'autorità che ha il potere di nomina, cioè — nella fattispecie — per effetto della decisione summenzionata 12 dicembre 1962, n. 175, al presidente del Parlamento. Come prescrive lo statuto, il presidente non aveva dunque altra scelta e doveva pronunciarsi egli stesso sul reclamo.
punto 13
II ricorrente allega infine che il presidente del Parlamento non ha deciso di persona sul reclamo. Ciò risulterebbe dal tenore della decisione di rigetto, in cui si parla di uno studio approfondito da parte dei suoi uffici.
punto 14
A questo proposito, è opportuno osservare che l'autorità che ha il potere di nomina può farsi assistere, nell'assolvimento dei suoi compiti, dagli uffici amministrativi. Nella fattispecie, la decisione è stata firmata dal presidente del Parlamento, e nulla permette di supporre che questa decisione non sia stata adottata personalmente da questa autorità, anche se i suoi uffici hanno partecipato alla sua preparazione.
punto 15
I mezzi del ricorrente fondati sui vizi di forma e di procedura sono perciò infondati.

SENTENZA › In diritto › Sui mezzi inerenti al merito

punto 16
II ricorrente sostiene anzitutto che l'avviso di posto vacante in esito al quale è stata adottata la decisione impugnata è nullo in quanto non ha disposto l'organizzazione di un concorso interno, pur se — data la novità del posto — il concorso sarebbe stato il solo mezzo per vagliare le qualifiche dei candidati.
punto 17
Si deve ricordare a questo proposito che l'art. 29, n. 1 dello statuto contempla diversi procedimenti mediante i quali è possibile coprire un posto vacante, il primo dei quali è l'esame delle possibilità di promozione o di tramutamento nell'ambito dell'istituzione. Spetta all'autorità che ha il potere di nomina valutare se questo primo procedimento consenta di coprire il posto vacante o si debba ricorrere al secondo procedimento, cioè il concorso interno all'istituzione. Dato che — secondo lo statuto — è possibile procedere a promozione o tramutamento nell'ambito dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina dispone in materia di un ampio potere discrezionale.
punto 18
Nella fattispecie, nulla consente di pensare che l'autorità che ha il potere di nomina abbia fatto uso scorretto di questo potere ritenendo che l'esame delle possibilità di promozione o di tramutamento consentisse di coprire il posto vacante.
punto 19
Il ricorrente sostiene poi che non è dimostrato che l'autorità che ha il potere di nomina abbia effettivamente esaminato i meriti e le note caratteristiche dei vari candidati, che il posto in questione, esattamente come i posti di consigliere presso le altre divisioni, è stato riservato al dipendente più anziano e che l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto conto del fatto che le attitudini e i diplomi del ricorrente erano superiori a quelli del dipendente promosso.
punto 20
Trattandosi di una decisione di promozione, si deve anzitutto sottolineare che, per valutare l'interesse del servizio nonché i meriti di cui si doveva tener conto nell'adottare la decisione di cui all'art. 45 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale e che, in questo campo, la Corte deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei criteri in base ai quali ha potuto effettuare la sua valutazione, l'amministrazione sia rimasta entro limiti che non prestano il fianco a critica e non abbia fatto uso del suo potere in modo chiaramente erroneo.
punto 21
Nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo consente di affermare che il presidente del Parlamento non abbia effettivamente vagliato le qualifiche e i meriti dei vari candidati. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato che la scelta del presidente del Parlamento fosse caduta, fin dall'inizio, indipendentemente dai meriti e dalle qualifiche dei vari candidati, sul candidato più anziano, dato che questo assunto è smentito dalle nomine effettuate in talune altre divisioni.
punto 22
Trattandosi di dipendenti con grande esperienza professionale, l'autorità che ha il potere di nomina poteva prendere in considerazione, onde valutare la loro idoneità al posto, oltre al numero ed alla natura dei diplomi posseduti dal ricorrente e dalla Cattarino, la competenza e il rendimento di cui i candidati avevano dato prova in servizio. D'altro canto, non può ravvisarsi un esercizio erroneo del potere di valutazione nel fatto che, oltre gli altri elementi, si sia tenuto conto anche dell'età dei candidati e della loro anzianità nel grado e di servizio. Infatti, a parità di qualifiche e di meriti tra i candidati, questi elementi possono addirittura costituire un aspetto decisivo nella scelta effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina.
punto 23
Ne consegue che i mezzi relativi al merito della decisione impugnata vanno anch'essi disattesi. Il ricorso va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del'regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dall'istituzione restano a carico di questa.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Everling Mackenzie Stuart Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 marzo 1983. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Terza Sezione U. Everling

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