Sez. 1, Sentenza n. 28855 del 29/12/2005 (Rv. 587153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili di ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Querela di falso proposta nel giudizio di cassazione - Irritualità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso. Ne consegue che è irrituale la querela di falso proposta in detta sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)