Sez. 5, Sentenza n. 99 del 23/01/1970 Ud. (dep. 18/04/1970) Rv. 114492 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO DATÒ IN GARANZIÀ - MANCANZA DI PROVVISTA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO DATÒ IN GARANZIÀ - MANCANZA DI PROVVISTA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Ai fini della sussistenza del reato di emissione di assegno a vuoto non ha alcuna Rilevanza il fatto che il prenditore abbia consentito a ricevere l'assegno non in pagamento, ma in garanzia, in quanto la consegna di un assegno a tale titolo non fa venire meno il carattere formale dell'assegno stesso destinato alla circolazione per attributo intrinseco, cui non e consentito alle parti derogare. L'elemento psicologico, consistente nella coscienza e volonta di emettere un assegno con la consapevolezza della Mancanza od insufficienza della provvista, non e escluso, bensi confermato dallo stesso assunto che il titolo fu emesso a garanzia con l'intesa che, prima di utilizzarlo nel caso di inadempimento, il prenditore avrebbe preavvertito l'emittente. (V 110332, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)