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Sez. U, Ordinanza n. 23224 del 15/11/2016 (Rv. 641621 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo - Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena - Necessità - Pronuncia emessa in sede cautelare - Inammissibilità del conflitto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641621-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d'ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l'inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)