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Sez. 3, Sentenza n. 3086 del 11/02/2010 (Rv. 611459 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda di accertamento della proprietà di un bene - Legittimato passivo - Possessore o proprietario attuale del bene - Sussistenza - Danti causa - Litisconsorti necessari - Esclusione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei loro confronti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611459-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di compenso per prestazione di lavoro subordinato di guardiana) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari, con la conseguenza che nei loro confronti non deve essere integrato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)