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Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008) Rv. 239552 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Sussistenza di una causa di estinzione del reato - Possibilità di pronuncia di sentenza assolutoria nel merito - Condizioni - Nozione di "evidenza" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239552-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.(Fattispecie nella quale la causa estintiva era sopravvenuta nel corso del giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento di sentenza di condanna per vizio di motivazione, ed il giudice del rinvio aveva disatteso la richiesta "ex" art. 129 cod. proc. pen. dando atto degli elementi che suffragavano il giudizio di responsabilità dell'imputato, colmando le lacune argomentative evidenziate dalla pronuncia di annullamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)