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Sez. 1, Ordinanza n. 2630 del 11/12/1967 Cc. (dep. 26/03/1968) Rv. 107341 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI -QUESTIONI PROPONIBILI - QUESTIONI SULL'ESISTENZA DELLA SENTENZA -CONTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DA PARTE DEL CONTUMACE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107341-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI -QUESTIONI PROPONIBILI - QUESTIONI SULL'ESISTENZA DELLA SENTENZA -CONTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DA PARTE DEL CONTUMACE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Poiche in Sede di esecuzione non puo proporsi alcuna contestazione che si ricolleghi comunque al giudizio di cognizione, ormai esaurito, le questioni ammissibili sull'irrevocabilita della sentenza possono riguardare soltanto l'esistenza giuridica di questa e mai la sua pretesa nullita insanata ed insanabile anche se ormai coperta e superata dal giudicato. Pertanto il condannato che fu contumace potra contestare il passaggio in giudicato della sentenza esclusivamente con riguardo alla notifica dell'estratto, a sensi dell'art.500 cod.proc.pen., in relazione all'art.170 cod.proc.pen. in caso di irreperibilita. (Conf.102487, 102453, anno 1966, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)