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Sez. T, Ordinanza n. 975 del 17/01/2026 (Rv. 677686-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Attività economica - Caratteri qualificanti - Subordinazione al conseguimento di erogazioni pubbliche - Mancata integrazione del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 - Situazione oggettiva di impossibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677686-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Lo svolgimento di un'attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l'imprenditore pianificare la propria attività predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva della copertura dei costi e dell'eventuale conseguimento di un utile, di modo che le conseguenze negative della libera scelta della società di subordinare l'attività alla concessione delle suddette erogazioni sono direttamente ricollegabili all'incapacità degli organi gestori e non a situazioni oggettive di impossibilità a raggiungere le soglie del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994.

Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)